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Archive for the ‘vittime’ Category

Firmiamo tutti insieme per una tutela effettiva delle vittime di usura ed estorsione!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 7 giugno 2009

invito petizione

La lettura di vari siti internet, i servizi dedicati da quotidiani e telegiornali (anche nazionali) a casi di usura ed estorsione suscitano l’impressione che, nel corso degli ultimi anni, non sono state poche le vittime che, dopo avere denunciato, si sono trovate prive delle tutela che si aspettavano dallo Stato e dalle Istituzioni. In alcuni casi, addirittura, sono state costrette a rivolgersi ai giudici amministrativi per ottenere il riconoscimento dei diritti previsti dalla legge e che un’apposita struttura dovrebbe assicurare con tempestività senza costringere le vittime, dopo avere denunciato gli usurai o estorsori, a chiedere giustizia anche nei confronti della pubblica amministrazione. La lentezza sia della giustizia che nella definizione del procedimento per la concessione dei previsti benefici economici, in vari casi, ha non solo aggravato la loro situazione economica ma, addirittura, determinato il paradosso di causare il fallimento dell’imprenditore, con la conseguente distruzione dell’impresa o, finanche, la vendita della propria abitazione a causa della stessa condotta degli imputati. Credo che, a volte, sarebbe sufficiente l’applicazione del criterio di interpretazione cd. "sistematica" della legge o la riflessione sulla ratio, ossia, sullo scopo che la legge intende perseguire, per applicarla nella maniera più corretta. In un Paese con un numero elevatissimo di condanne per la durata eccessiva dei processi, si dovrebbe assicurare all’imprenditore- professionista vittima che denuncia gli usurai ed estorsori una pronta tutela per evitare che la sua impresa od attività, nelle more della definizione del procedimento per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge, sia distrutta e che, magari, a distruggerla siano gli stessi imputati. Ho sempre ritenuto che un’applicazione attenta della legge (non solo della normativa speciale cd. antiusura ed antiracket ma, soprattutto, del codice penale, di procedura penale, civile e di procedura civile, della legge fallimentare, ecc.) già consentirebbe di assicurare una tutela efficiente ed evitare alcuni assurdi paradossi che si sono verificati nel corso degli ultimi anni. Più di una volta, infatti, già i giudici amministrativi hanno affermato il principio che i benefici economici di cui alle leggi 44/99 e 108/96 sono dovuti anche all’imprenditore-vittima a cui carico pende una sentenza di fallimento; altre volte i giudici ordinari hanno anche affermato il principio che non può essere dichiarata fallita la vittima che abbia richiesto ed ottenuto il provvedimento di sospensione per trecenti giorni ex art. 20 l. 44/99. E’ ovvio che se una legge di riforma della normativa vigente può servire a sancire espressamente i diritti già riconosciuti dalla giurisprudenza -in modo da evitare il ripetersi di errori interpretativi contribuendo, così, ad una tutela effettiva delle vittime- essa non può che essere apprezzata. Ho già scritto nei precedenti post che il disegno di legge approvato al Senato ed, attualmente, all’esame della Camera dei Deputati costituisce, di certo, un apparente passo in avanti. Ritengo, tuttavia, che siano necessari alcuni emendamenti al fine di evitare che, ancora una volta, erronee interpretazioni possano rivelarsi dannose per le vittime. E’ per questo che, come consentito dall’art. 50 della Costituzione e dai Regolamenti parlamentari, ho redatto ed inviato alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati la mia proposta-petizione di emendamenti. Penso che sarebbe molto utile che non solo ogni vittima ma anche ogni cittadino che condivida la mia proposta la sostenga con un gesto semplicissimo: una firma; un gesto, anzi, che, per i pratici di "internet", richiede ancora meno tempo rispetto a quello che si impiega per prendere carta e penna. Vari amici (ma anche persone con cui, ormai, condividiamo lo scambio di opinioni su facebook o sui vari siti e blog) l’hanno fatto un minuto dopo averli avvisati di aver predisposto "l’elenco virtuale". La mia petizione è già pervenuta alla Camera dei Deputati. Sarebbe utile, però, il sostegno di tutti raccogliendo quante più firme possibile. Ho inserito la mia petizione (oltre che nel precedente post si può leggere anche cliccando qui) sulla piattaforma firmiamo.it. Chiunque intenda leggerla e, se condivisa, sottoscriverla, può cliccare qui o sullo striscione scorrevole sopra, all’inizio della pagina di questo mio blog. Dopo avere inserito ed inviato i dati seguendo le semplicissime istruzioni, ricordo di andare nella casella di email che si è indicata e cliccare sul link indicato (altrimenti il proprio nome non comparirà nell’elenco). Un’ulteriore modo per sostenere la mia petizione, infine, è, ovviamente, il commento a questo post o a quello immediatamente precedente ricordando, magari, di inserire il proprio nome e cognome (che, tra l’altro, è un gesto di educazione quando si lascia un commento e non si vuole restare "anonimo").  Chi ha un sito o un blog, poi, può diffondere la raccolta di firme incollando uno dei due banner come quelli indicati qui sotto e di cui trova i codici cliccando su "diffondi" nella pagina della petizione (clicca qui o su www.firmiamo.it/tutelaeffettivadellevittimediusuraedestorsione). Varie persone mi hanno chiesto di conoscere le posizioni assunte dai parlamentari in merito alle proposte suggerite. Ho inserito nel post precedente il link della pagina del sito della Camera dei Deputati da cui è possibile leggere i lavori e gli interventi dei parlamentari sul disegno di legge in questione. Ringrazio sin da ora tutti coloro che, dimostrando sensibilità alle vittime e la necessità di una vera riforma (che non sia solo "sulla carta"), hanno già contribuito o contribuiranno a diffondere la mia, anzi, la nostra petizione. Roberto Di Napoli 

P.S.: ho notato che, da ieri 5 Giugno, non risultano nell’elenco su firmiamo.it alcune delle firme di amici che avevano firmato il giorno prima (che, tuttavia, risultano nella mappa). Credo che si tratti, soltanto, di un errore temporaneo della piattaforma (le firme, comunque, non sono andate perse e saranno tutte inoltrate alla Camera) ed, in ogni caso,  chi non dovesse trovare il proprio nome nell’elenco può lasciare, eventualmente, anche un commento qui, oltre, ovviamente, a stampare la petizione e inviarla autonomamente, via fax, alla Camera dei Deputati.

 Per copiare e incollare sul sito o blog il codice dei banner per diffondere la petizione, clicca qui

http://www.firmiamo.it/flash/180150black.swf

http://www.firmiamo.it/flash/46860black.swf

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Alle vittime di usura ed estorsione serve una tutela effettiva! Ho inviato la mia petizione al Parlamento. Ecco cosa suggerisco:

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 25 Maggio 2009

ParlamentoQuando si parla di usura ed estorsione, una affermazione che, costantemente, si legge o si ascolta da vari “soggetti” è l’insufficiente numero di denunce. Penso, invece, che le vittime denuncino e sarebbero, anzi, ancora, più numerose e pronte a denunciare se avessero la sicurezza di una tutela effettiva e in tempi ragionevoli! Penso che chi continui a sostenerne il numero esiguo rispetto alla vastità del fenomeno dovrebbe, innanzitutto, avviare delle indagini accertando il numero e la data di presentazione delle denunce -magari, anche leggendo le motivazioni di alcune ordinanze di archiviazione- e valutare la durata dei procedimenti finalizzati alla concessione dei benefici promessi dallo Stato; dovrebbe, poi, leggere sia le varie, disperate richieste d’aiuto inviate da quelle vittime che, denunciando e chiedendo i benefici di cui alla normativa antiusura ed antiracket, hanno creduto e vogliono continuare a credere allo Stato e alle Istituzioni sia, infine, le risposte (se ci sono) delle Prefetture o dell’ufficio del Commissario Straordinario del Governo e del Comitato di solidarietà. Ci sono stati casi (troppi, a mio avviso) nei quali le vittime (vd. caso “Orsini”, caso “Di Napoli”, caso “De Masi”) si sono dovuti rivolgere al giudice amministrativo per vedersi riconosciuto ciò che  un Paese civile e un’apposita struttura -i cui costi gravano su tutti i contribuenti, tra cui, proprio le vittime- dovrebbero assicurare con la massima tempestività!
L’impressione che ho avuto leggendo il disegno di legge di riforma della normativa antiusura (cliccare qui per leggere il testo) è che ci sia stato il tentativo (anche recependo principi ribaditi dai giudici amministrativi) di tutelare maggiormente la vittima. Sono stati inseriti, tuttavia, degli aggettivi e delle condizioni che, a mio avviso, oltre a poter determinare, nuovamente, equivoci dannosi per la vittima (non va dimenticato che quest’ultima, dopo aver presentato la denuncia, spesso, è da sola e deve far fronte a notevoli difficoltà, soprattutto, economiche), possono rendere vano ogni sforzo e, di fatto, esporre la normativa alle stesse difficoltà interpretative (a volte, interpretazioni "paradossali") che si sono registrate negli ultimi anni lasciando l’imprenditore- vittima disperato e senza alcun aiuto effettivo.
Avvalendomi della “quota di potere sovrano” attribuita dall’art. 1 della Costituzione e di quanto sancito dall’art. 50 Cost., secondo cui “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”, ho ritenuto di inviare al Presidente della Camera dei Deputati, alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e ai suoi vari membri una petizione- proposta di emendamenti (cliccare qui per leggere il testo integrale e i motivi) al disegno di legge n. 307 approvato al Senato (cliccare qui per leggere il testo del ddl n. 307 Senato) e, ora, all’esame della Commissione Giustizia della Camera.
Riassumo, sinteticamente, ciò che ho proposto:
         eliminazione dell’aggettivo “individuale” laddove si consentirebbe anche all’”imprenditore individuale” fallito di ottenere il mutuo nel caso in cui questi sia vittima di usura; mi chiedo, infatti: “e se l’imprenditore svolge l’attività in forma di società?
         previsione di una norma, identica a quella di cui al punto precedente, che preveda analogo beneficio anche al fallito- vittima di estorsione;
         laddove si è previsto il parere del giudice delegato al fallimento, la sostituzione del termine “parere” con quello di “provvedimento; tale sostituzione, secondo me, si imporrebbe, innanzitutto, in quanto, tranne casi eccezionali previsti dalla legge (es: pareri del Consiglio di Stato), i giudici emanano provvedimenti e non pareri; l’utilizzo del termine “provvedimento”, poi, sarebbe più conforme ad un atto reclamabile, come sarebbe opportuno e come ho suggerito, davanti al Tribunale fallimentare;
          in virtù del principio di cui all’art. 27, secondo comma, Cost. e in considerazione del fatto che, in caso di fallimento, di fatto, è quasi sempre automatica l’apertura del procedimento per bancarotta semplice e il reato, dunque, potrebbe sussistere anche quando il soggetto successivamente fallito abbia compiuto operazioni imprudenti -che, a mio avviso, potrebbero essere anche la promessa o dazione di interessi usurari-, nonché, in considerazione della circostanza che l’usuraio o estorsore potrebbero depositare una contro-denuncia (sia pure infondata) contro la vittima, ho suggerito l’aggiunta della parola “definitive” dove si prevede che la condanna per tali reati potrebbe essere condizione ostativa alla concessione del mutuo; ho suggerito, infine, l’eliminazione della previsione secondo cui ulteriore condizione ostativa potrebbe essere il fatto che la vittima sia indagata o imputata per tali reati (credo che il 99% delle vittime-fallite non potrebbe giovarsi dell’apparente beneficio di cui all’art. 1 del ddl 308 Senato e che, comunque, ciò contrasterebbe col principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva);
          laddove si è previsto che il termine di sospensione di cui all’art. 20 l. 44/99 sarebbe prorogabile soltanto una volta, ho suggerito, in considerazione della ratio della normativa che è quella di evitare che la vittima si rivolga allo strozzino finché non abbia ottenuto il mutuo o l’elargizione ed in considerazione, oltretutto, dei tempi di durata (non sempre imputabile alla vittima) del procedimento amministrativo, che sia prevista la prorogabilità della sospensione fino alla definizione del procedimento; al fine di contemperare gli interessi della vittima con quelli di eventuali, veri, creditori, ho proposto, poi, di sancire, espressamente, il diritto della vittima, o del creditore che si assuma danneggiato, di proporre ricorso ex lege 89/2001 (legge Pinto) al fine di ottenere il risarcimento dei danni da "durata eccessiva" e, nel caso di accoglimento della domanda, che il provvedimento sia trasmesso al procuratore Generale presso la Corte dei Conti e al Ministro degli Interni per gli eventuali provvedimenti contro gli eventuali responsabili del ritardo ai danni della vittima e dei veri creditori.
         Laddove, infine, è stata prevista la competenza del Procuratore della Repubblica a pronunciarsi in merito alle sospensioni di cui all’art. 20 l.44/99 (e non più il Prefetto sentito il Presidente del Tribunale) ho proposto, anche a tal proposito, la sostituzione del termine “parere” con quello di “provvedimento”.
Ho scoperto che, attraverso il sito della Camera dei Deputati, è possibile seguire l’iter di approvazione alla Camera (attualmente il testo del disegno di legge è all’esame della Commissione Giustizia) e le posizioni espresse dai vari deputati. Mi sembra uno strumento molto utile, soprattutto, per verificare la sensibilità dei parlamentari a tali problemi e le loro "soluzioni" al fine di incentivare le vittime a denunciare senza che queste ultime possano avere il timore di essere lasciate disperate e senza validi aiuti da parte dello Stato! Il link del sito della Commissione della Giustizia da cui si può seguire l’iter del disegno di legge di modifica della normativa antiusura è il seguente: 
Roberto Di Napoli

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Delara, l’ultima chiamata ai genitori: «Mi impiccano fra poco, aiutatemi»

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 4 Maggio 2009

Riporto la notizia che ho letto su Corriere.it . Penso che, di fronte a simili crudeltà ancora presenti su questo pianeta, ogni mio commento sia superfluo ed è immaginabile il dispiacere di tutto il mondo per questo ennesimo

SCHIFO!

Roberto Di Napoli

Corriere della Sera.it
TEHERAN – Un’ultima disperata richiesta di aiuto alle persone più care. «Mi impiccano fra pochi secondi, aiutatemi!»: così, alle 06.00 di venerdì mattina Delara Darabi, la 23enne pittrice iraniana condannata a morte per un omicidio commesso a 17 anni, ha informato per telefono i genitori che la stavano portando sul patibolo. Poco dopo, è stata giustiziata. Ora, come ha raccontato il suo Leggi ancora

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Iran, esecuzione rinviata per Delara

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 19 aprile 2009

La notizia del rinvio, di certo, conforta e lascia sperare che si eviti l’esecuzione della condanna a morte. E’, in ogni caso, assurda ed incivile la condizione affinchè sia salvata: un risarcimento in denaro! Spero che la donna sia salvata in quanto essere umano, senza condizioni. Roberto Di Napoli

Corriere della Sera.it
TEHERAN – Condanna a morte temporaneamente sospesa per Delara Darabi, l’artista iraniana condannata a morte per un omicidio commesso a 17 anni. Il capo della magistratura di Teheran, l’ayatollah Mahmud Hashemi Shahrudi, ha rinviato l’impiccagione «per un periodo limitato di tempo», come spiega il quotidiano , per dare modo alla famiglia della vittima dell’omicidio di riflettere sulla richiesta Leggi ancora

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Riforma della legge antiusura: sarebbe opportuna una piccola modifica …. per evitare ogni equivoco!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 12 aprile 2009

ParlamentoLa lettura del disegno di legge di riforma della normativa antiusura ed antiracket di cui alle leggi 108/96 e 44/99, così come approvato al Senato il 1° Aprile scorso (per un errore nella ricerca del testo all’interno del sito del Senato –sito, secondo me, non proprio agevole nella ricerca dei testi normativi-, avevo letto e pubblicato, nel mio ultimo post, il testo precedente a quello trasmesso alla Camera) manifesta, evidentemente, l’intenzione del legislatore di superare le difficoltà interpretative che sono emerse nel corso del decennio dall’entrata in vigore della legge 108/96 e di colmare le lacune normative che, di certo, non hanno agevolato le vittime. Mi conforta, in particolare, rispetto alle perplessità che avevo manifestato leggendo il testo del disegno di legge precedente a quello approvato e, ora, trasmesso all’altro ramo del Parlamento, la modifica dell’art. 20 l. 44/99. Credo che sia condivisibile la scelta di attribuire al Procuratore della Repubblica la competenza a decidere sulla sospensione delle esecuzioni a carico della vittima che abbia richiesto l’accesso al Fondo. E’ stato previsto, infatti, all’art. 2 del disegno di legge, che il comma settimo dell’art. 20 l. 44/99 – in caso ovviamente di approvazione da parte della Camera- è sostituito dal seguente: "Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del parere favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l’evento lesivo di cui all’articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente". Pur apprezzando la scelta del legislatore, sarebbe, però, auspicabile, a mio avviso, che il termine “parere” (utilizzato per indicare l’atto che dovrebbe emanare il Procuratore della Repubblica a seguito del quale “ (..) hanno effetto” le sospensioni dei termini o la proroga) sia sostituito con il termine “provvedimento”. Se lo scopo perseguito dal legislatore, infatti, è stato quello di modificare –rispetto a quella prevista finora – la competenza sulle decisioni in merito alle sospensioni delle esecuzioni a carico della vittima e di prevedere l’automaticità di tali benefici in seguito al parere favorevole del Procuratore della Repubblica, tale intento potrebbe essere vanificato dagli stessi equivoci che, talvolta, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 457/2005, sono stati determinati –secondo me, comunque, irragionevolmente- dall’utilizzo del termine “parere” contenuto nell’art. 20 l. 44/99. Pur dopo la sentenza della Consulta, che si è limitata ad espungere dalla norma l’aggettivo “favorevole” per evitare (come accadeva anteriormente alla pronuncia) che il parere del Prefetto potesse intendersi come vincolante rispetto alla decisione del Presidente del Tribunale, si è registrato, in questi tre anni, accanto ad un orientamento giurisprudenziale (secondo me, il più corretto e conforme alla ratio della legge) che ritiene l’automaticità della sospensione richiesta dalla vittima-esecutata purché vi sia stato un parere concorde sia del Prefetto sia del Presidente del Tribunale (cui, in seguito alla predetta sentenza della Corte Costituzionale, spetterebbe la parola definitiva), un altro orientamento che ritiene, perfino, entrambi i pareri (sia quello del Presidente del Tribunale sia quello del Prefetto) non vincolanti rispetto alla decisione che spetterebbe, secondo tale filone interpretativo, al solo giudice dell’esecuzione. Tale interpretazione, a mio avviso, è contraria alla ratio della normativa speciale e non considera che, così opinando, la norma di cui all’art. 20 l. 44/99 sarebbe inutile e superflua dal momento che, già ai sensi dell’art. 624 cod. proc. civ., la vittima potrebbe domandare la sospensione dell’esecuzione a suo carico “per gravi motivi” (per leggere le mie osservazioni in merito all’interpretazione dell’art. 20 l. 44/99 nel testo vigente dopo la sent. Corte Cost. 457/2005, clicca qui). Pur condividendo il disegno di legge di riforma laddove (sempre, ovviamente, nel caso in cui dovesse essere confermato dalla Camera nel testo approvato, giorni fa, al Senato) si prevede la competenza del Procuratore della Repubblica, credo, quindi, che sarebbe opportuna la sostituzione del termine “parere” con quello di “provvedimento”. Si verificherebbe, diversamente, un contrasto (anche nell’espressione letterale) tra quanto sancito al comma settimo dell’art. 20 sopra ricordato (“Le sospensioni dei termini …..e la proroga …. hanno effetto a seguito del parere favorevole del Procuratore della Repubblica ….”) e quanto, invece, previsto nel comma 7 bis che verrebbe introdotto dalla legge di riforma. Tale ultimo comma, infatti, dopo aver previsto che il Prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione “ (…) compila l’elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica competente”, con un’espressione che, secondo me, ripeto, potrebbe, di nuovo, determinare equivoci nell’interpretazione e che, dunque, si porrebbe in contrasto con l’effetto automatico della sospensione che sembrerebbe derivare dal solo parere favorevole del Procuratore, prevede che quest’ultimo “trasmette il parere al giudice, o ai giudici, dell’esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto”. Se, da una parte, dunque, il settimo comma prevede, con chiarezza, che i benefici della sospensione in favore della vittima “(…) hanno effetto in seguito (…)” al parere favorevole del Procuratore, dall’altra, l’ulteriore utilizzo, nel comma successivo, del termine “parere” per indicare l’atto che verrebbe trasmesso al Giudice dell’esecuzione, potrebbe, a mio avviso, determinare nuovamente equivoci o interpretazioni non corrette della norma che (come avvenuto negli ultimi anni) potrebbero ritardare o, perfino, negare quel beneficio che, per particolari motivi, il legislatore, invece, vorrebbe assicurare alla vittima in attesa di ricevere il sussidio da parte dello Stato. Spero che alla Camera dei Deputati (dove è stato trasmesso il disegno di legge) si prenda atto dell’apparente contrasto tra i due commi e il termine “parere” sia sostituito con quello di “provvedimento”: una maggiore chiarezza della norma garantirebbe la vittima da ogni discrezione e da possibili diversità di trattamento (per esempio: rispetto allo stesso fatto estorsivo per il quale il Procuratore della Repubblica si è espresso favorevolmente alla sospensione, se tale atto non fosse vincolante e dovesse ritenersi un mero “parere”, potrebbe accadere che giudici delle esecuzioni diversi emettano contrastanti provvedimenti di accoglimento o di rigetto della domandata sospensione); assicurerebbe, infine, una tutela più efficiente dei suoi diritti fondamentali alla proprietà, al diritto di impresa e all’inviolabilità del domicilio nell’attesa di ottenere i benefici economici previsti all’esito di un procedimento che, in questi anni, si è rivelato particolarmente lungo e, spesso, di durata ben superiore rispetto a quella prevista dalla normativa. Roberto Di Napoli 

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Riforma della legge antiusura.Un passo in avanti ma non basta:le vittime vogliono tutela concreta e il rispetto delle sentenze!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 1 aprile 2009

L’approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge di riforma della normativa antiusura ed antiracket (cliccare qui per leggere il testo), a prima vista, dovrebbe dare fiducia alle vittime finora non tutelate efficacemente dallo Stato ma, in realtà, appare poco idoneo a risolvere le reali difficoltà cui esse si trovano esposte fino al momento di erogazione dei benefici economici previsti dalla legge. Le vittime, una volta colto l’invito dello Stato -e, fra l’altro, il dovere morale di cittadini onesti, di denunciare l’usuraio e l’estorsore- non devono rimanere prive di tutela. Non basta promettere il mutuo o l’elargizione se, poi, non si consente alla vittime nemmeno di dormire per il terrore di vedersi sbattuti fuori casa dall’ufficiale giudiziario e dalle Forze dell’Ordine! La modifica dell’art. 20 della legge 44/99 o delle altre disposizioni riguardanti la concessione del mutuo o dell’elargizione, pur se positiva sotto alcuni aspetti, non risolve i veri problemi della vittima nè fa fronte alle esigenze che si rivelano immediate dopo aver denunciato l’usuraio o l’estorsore. Pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale, sarebbe stato sufficiente lasciare la norma invariata, ossia, nel testo ritenuto corretto dalla Consulta e, al massimo, chiarire l’automaticità delle sospensioni delle esecuzioni in seguito -conditio sine qua non- al parere conforme del Presidente del Tribunale e del Prefetto. In difetto delle auspicate correzioni alla Camera, non si comprende quale sia l’agevolazione per la vittima che già potrebbe, attualmente, domandare la sospensione ex art. 624 cod. proc. civ."per gravi motivi". Col testo approvato al Senato, invece, il Presidente del Tribunale dovrebbe sentire il Prefetto e il Giudice dell’Esecuzione (o, meglio, come prevede la norma: "il giudice delegato per le procedure esecutive o concorsuali"). Basterebbe esaminare il tempo, finora, necessario, dalla domanda di sospensione da parte della vittima fino al provvedimento, per rendersi conto delle difficoltà. Quanto tempo comporterebbe, poi, l’acquisizione del parere del giudice dell’esecuzione (che sarà quello del luogo dove pende l’esecuzione) da parte del Presidente del Tribunale competente (che, invece, è quello del luogo dove pende il procedimento penale)? E, poi, ancora: la vittima, se riceve più di un precetto o di un atto di pignoramento, magari su beni mobili e immobili o situati in luoghi diversi (con giudici differenti), deve presentare diverse istanze  che comportano l’esame da parte di Prefetto, Presidente del Tribunale e giudici delle esecuzioni diversi e sparsi in ogni parte d’Italia? Credo che il testo di legge, così come approvato dal Senato, necessiti di ulteriori emendamenti da parte della Camera. Andrebbe assicurata, poi, maggiore celerità nella definizione del procedimento volto a concedere i benefici economici e introdotti ulteriori requisiti per garantire la massima professionalità nella nomina a membro del Comitato di solidarietà o di Commissario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket. Ci sono stati, in questi anni, troppi casi di imprenditori-vittime che si sono dovuti rivolgere ai giudici amministrativi per vedersi riconosciuto quello che dovrebbe essere loro garantito con la massima celerità da parte di una struttura -costosa per l’erario- che, invece, più di una volta, ha sostenuto "teoremi" che si sono rivelati abnormi o, comunque, errati davanti ai giudici: ciò, però, non incentiva, di certo, gli imprenditori a denunciare! Si è giunti, perfino, a sostenere che se a carico della vittima pende un fallimento, quest’ultima non possa ottenere i benefici economici (cliccare qui per leggere il mio post e vedere il servizio del TG5 sul caso di una vittima di usura e … di tale "teoria" prima della sentenza del Tar che, ovviamente, l’ha riconosciuta errata) . Il TAR Puglia, ovviamente, ha smentito tale singolare teoria di un precedente Commissario del Governo (Ferrigno): l’imprenditore, intanto, non solo è stato sbattuto fuori casa insieme alla sua famiglia ma, tuttora, malgrado la sentenza del Tar gli abbia dato ragione ordinando al Commissario del Governo (quello attuale) e al Comitato di solidarietà di erogare i benefici economici richiesti, sebbene sia trascorso un anno dalla notifica della sentenza (non impugnata), non ha ricevuto un centesimo e rischia un secondo sfratto. Ha dovuto, perfino, notificare un precetto e un atto di pignoramento al Commissario del Governo e al Ministero degli Interni. Non è questa, però, la tutela che chiedono le vittime e gli imprenditori, soprattutto, se colui che è iscritto nel registro degli indagati è un rappresentante di un istituto di credito: ciò significa che l’imprenditore, in questi casi, non avrà nemmeno accesso al normale mercato creditizio ed è maggiormente esposto al rischi di doversi rivolgere ai cravattari!!! Auspico, pertanto, una correzione del testo da parte della Camera. Se si vuole tutelare davvero la vittima e consentirle, tra l’altro, la ripresa dell’attività economica è necessario, prima ancora, che siano previste misure immediate per permettergli, dopo avere denunciato, di vivere dignitosamente in attesa dei benefici economici previsti dalla legge ma per i quali, di fatto, le vittime attendono anni prima di ottenere (quando lo ottengono) un centesimo. Roberto Di Napoli

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Bene la vigilanza sul credito dalle banche alle imprese.No agli aiuti alle banche responsabili di usura ed estorsione

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 marzo 2009

Condivido pienamente le dichiarazioni di Bossi e Tremonti sulla necessità che lo Stato controlli l’effettivo aiuto alle imprese da parte delle banche. Dubito, però, sull’efficienza delle prefetture nel garantire tale vigilanza e sull’utilità di eventuali accordi-quadro firmati dalla associazioni di categoria. Nel corso dell’ultimo decennio, in forza di quanto disposto dalla normativa antiusura ed antiracket, le prefetture hanno già svolto -e svolgono tuttora- l’attività istruttoria ai fini della concessione, da parte del Comitato di solidarietà, del mutuo decennale o dell’elargizione agli imprenditori-vittime di usura ed estorsione. La legge fissa un breve termine entro il quale il procedimento deve esaurirsi: lo scopo è quello di aiutare gli imprenditori-vittime evitando, soprattutto, che, nelle more dell’erogazione degli eventuali sussidi, la vittima si rivolga agli strozzini o soddisfi le pretese degli estorsori. Anni fa sono stati creati, perfino, dei mini pool (anche se, qualche volta, quale difensore di una vittima, ho rischiato di impazzire per far comprendere elementari principi di diritto); sono stati, poi, siglati accordi tra Ministero degli Interni, Abi e banche affinchè queste ultime agevolino gli imprenditori incappati nelle maglie dell’usura o dell’estorsione. Ma cosa avviene se l’indagato per usura è un rappresentante di una banca che, nel frattempo, abusando della normativa, ha segnalato alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia -precludendogli l’accesso al credito= strozzandolo- chi si rifiuta di pagare interessi usurari o altre pretese illegittime? E se la banca cui si rivolge la vittima, fiduciosa di quell’accordo, è la stessa i cui rappresentanti sono indagati per usura od estorsione? Insomma, ho la sensazione che, come le banche non rispettano quegli accordi-quadro per la prevenzione dell’usura quando l’indagato è un rappresentante di un istituto di credito, così, non rispetteranno nemmeno altri eventuali accordi per aiutare le imprese in crisi: nè, secondo me, le Prefetture sono adeguate a tale ulteriore compito. Ritengo che, in Italia, una buona parte di responsabilità della crisi e del fallimento di migliaia di imprese sia proprio degli istituti di credito. Ricordavo, a Novembre, in un mio post (cliccare qui per leggerlo), che pendono, in Italia, migliaia di esecuzioni immobiliari e procedure fallimentari prive di un valido titolo e instaurate da banche contro imprese o famiglie per debiti, talvolta, inesistenti o, quasi sempre, inferiori rispetto a quanto vantato: ciò, malgrado sia trascorso un decennio dalle nuove pronunce della Cassazione che, dopo trent’anni, hanno ribadito il principio della nullità della clausola che preveda l’applicazione di interessi su interessi (anatocismo) e nonostante siano, ormai, migliaia le sentenze che dichiarano la nullità delle commissioni di massimo scoperto o dei mutui stipulati unicamente per coprire conti correnti gravati da oneri illegittimi. Quante sono le imprese fatte fallire ingiustamente o le famiglie sbattute fuori casa? Ci sono, è vero, anche cause per il risarcimento dei danni ma, considerato il tempo necessario affinchè si arrivi ad una sentenza definitiva (dal primo grado fino alla Cassazione, spesso, trascorre oltre un decennio), il risultato è che l’impresa viene fatta fallire subito o la famiglia sbattuta fuori dal casa illegittimamente venduta (o questo, almeno, si è verificato il più delle volte fino ad ora) e, se l’imprenditore ha ancora la forza,  magari, può sperare di ottenere giustizia dopo dieci anni. Condivido, quindi, le affermazioni di Tremonti e Bossi. Perchè, però, non si delega alle Prefetture un controllo sulle imprese fatte fallire o, comunque, messe ingiustamente in difficoltà dalle banche e sulle soluzioni proposte? Credo che, in un Paese civile, andrebbe negato ogni aiuto non solo agli istituti di credito che si rifiutino di agevolare le imprese in crisi ma anche a quelli che, con un notevole contenzioso con i clienti, vantano, ancora, interessi usurari o pretese riconosciute illegittime dalla legge e dalla giurisprudenza. Andrebbe, poi, aumentato il controllo sulle stesse Prefetture, verificando l’efficienza (e, magari, anche l’educazione) degli stessi funzionari nel soddisfare le esigenze dell’utenza. Per quel poco che posso fare e con l’auspicio che possa servire anche quale "singolare esempio" affinchè non si verifichino paradossi simili, potrei proporre ai Ministri Tremonti, Bossi e Maroni di considerare se è degno di un Paese civile -e compatibile con le misure di controllo che si vorrebbero introdurre a salvaguardia delle imprese e delle famiglie- che il Comitato di solidarietà e il Commissario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura non rispetti una sentenza del TAR (non impugnata e, dunque, divenuta definitiva) con la quale si ordina di concedere i benefici economici in favore dell’imprenditore- vittima di usura ed estorsione commessa da parte di responsabili di banche: ciò, dopo oltre un anno dalla sentenza, dopo due anni da quando l’imprenditore è stato sbattuto fuori casa con la sua famiglia (anche a causa dell’inefficienza delle Prefetture) e pur dopo circa dieci anni dalle denunce contro i responsabili di istituti di credito (che pretendevano tassi di interesse accertati fino al 292%!!!!) Come si può credere nell’aiuto dello Stato quando è proprio lo Stato che non rispetta nemmeno le sentenze pur quando un cittadino e la sua famiglia, per aver creduto nel rispetto della legge, ha denunciato, ha visto la distruzione delle imprese e del patrimonio, è stato sbattuto fuori casa, ha avuto ragione da parte del TAR da oltre un anno e, cionostante, viene lasciato fuori di casa sottoposto a pericolo di ulteriori traumi??? Roberto Di Napoli

Corriere della Sera.it
MILANO – «Non possiamo salvare i banchieri che hanno rubato, noi dobbiamo salvare le famiglie, il lavoro, le imprese, non possiamo partire dal salvataggio dei banchieri falliti non è accettabile, ma è quello che sta succedendo in tante parti del mondo». Lo ha detto il ministro dell’Economia Giulio Tremonti, nel corso di un convegno sulle Pmi a Busto Arsizio con il leader della Lega Umberto Leggi ancora

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Eutanasia: rispetto ma non condivido!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 13 febbraio 2009

Il rispetto per i diritti, le libertà e le idee di ognuno (anche quando non le condivido) non mi permetterebbe mai di giudicare nè di colpevolizzare chi, di sicuro soffrendo, ha manifestato (e, purtroppo, concretizzato) una concezione della vita (e della morte) diversa dalla mia e da quella di tante altre persone. Non posso, però, negare di essere rimasto dispiaciuto sull’epilogo della vicenda E. . Chi, nei giorni scorsi, convinto di esercitare un diritto ed eseguendo, effettivamente, una sentenza (scritta e motivata in assenza di leggi in materia), ha scelto di far terminare le sofferenze e l’agonia della figlia, per me, ha compiuto un gesto coraggioso ma inaccettabile e, per la mia concezione della vita, contro natura! Posso comprendere la sofferenza di un familiare nel vedere, per anni o decenni, un proprio caro in coma irreversibile ma non riesco proprio a capire come possa pensarsi che la soluzione sia "staccare la spina": un gesto volontario, ad opera di un "terzo", compiuto per anticipare un evento, la morte, che, quand’anche non si è cristiani, è e dovrebbe restare naturale, ossia, affidato solo alla natura! E’ questo che avrebbe voluto il malato? Non credo che la volontà, la scelta di ognuno sul se e come morire (su un evento che non si può conoscere) possa essere sempre manifestato, davvero, consapevolmente nè, tanto meno, credo che si possa affermare, con sicurezza, che una scelta così importante (anzi, la più importante che possa compiere un uomo "razionale") possa considerarsi, sempre, immutabile. Come si può essere sicuri che una persona non avrebbe, poi, cambiato idea sulla scelta prima manifestata? Ritengo assurdo che si possa ragionare con presunzioni quando si tratta della vita di un uomo e quando essa dovrebbe essere indisponibile! Non lo dico soltanto da cristiano: lo dico da cittadino, da persona umana! Come si può escludere, con certezza, che una persona non cambierebbe (o non avrebbe desiderato cambiare) idea sul suo destino pur nel caso in cui, per qualsiasi disgrazia, dovesse entrare in coma o dovesse trovarsi a vivere in uno "stato vegetale" e pur soggetta a quello che può sembrare un "accanimento terapeutico"? e se, tra anni, tra decenni, tra millenni, si scoprisse che le nostre sensazioni di fame o di sete, di dolore o di piacere, la percezione dell’affetto, hanno origine in un remoto "angolo" della persona o in qualche cellula che, nel 2009, si ignorava o sfuggiva ai macchinari o agli "scienziati"? Lo so: potrei apparire un matto, un bambino o uno che voglia sognare: credo, però, che la scienza sia in continua evoluzione; quante sono state le scoperte della medicina che hanno rivelato l’erroneità di quelle che, in un determinato periodo, sembravano certezze? E, in ogni caso, come si può pensare di far morire una persona "per amore"? Rispetto le scelte di ognuno ma, come sono contrario alla pena di morte, così sono anche contrario all’eutanasia e a qualsiasi ragionamento "per presunzione" quando si tratti della vita altrui. Anzi, sarei contrario pure in presenza di una scelta dichiarata espressamente. In ogni caso, quand’anche fosse consentito decidere sul se, sul quando e su come morire nel caso in cui non si dovesse essere più in grado di deliberare, in un Paese civile non si potrebbe mai consentire o ritenere valida la scelta di morire "staccando il sondino" e, dunque, di fame o di sete!!! Roberto Di Napoli

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