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Due interrogazioni parlamentari sul rigetto delle istanze di udienza “in presenza” e “in videocollegamento”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 29 Maggio 2022

Nel mio precedente post avevo riportato il link all’articolo pubblicato sul quotidiano Il Dubbio del 17 maggio 2022 sul rifiuto di alcuni giudici a fissare l’udienza “in presenza” o in videocollegamento sebbene richiesta da una delle parti -così come consentito dalla Legge- in alternativa alla modalità in trattazione scritta disposta.

Lo scorso 24 maggio, il Senatore Elio Lannutti e il Senatore Simone Pillon, parlamentari di diversi schieramenti, hanno proposto, sulla questione, due distinte interrogazioni al Ministro della Giustizia Cartabia.

È auspicabile che siano forniti chiarimenti ed, eventualmente, adottato ogni rimedio al fine di evitare che la fissazione di un’udienza “in presenza”, pur prevista dal codice di rito, o, semmai, in videocollegamento, sia valutabile “discrezionalmente” dal Magistrato.

La discrezionalità del Giudice nel valutare l’istanza può ledere il diritto al contraddittorio e alla difesa, soprattutto se si considera che la nota di trattazione scritta, limitata alle sole “istanze e conclusioni”, non sempre consente di svolgere compiutamente le eventuali ed opportune argomentazioni difensive (che delle istanze e conclusioni dovrebbero essere il presupposto) e, soprattutto, quasi mai è disposta la possibilità di replica.

L’oralità dell’udienza, poi (a meno che non siano gli stessi difensori a ritenere di potervi rinunciare) consente non solo il contraddittorio immediato tra le parti ma anche l’istantanea percezione, da parte del Giudice (sebbene attraverso lo schermo del pc laddove si tratti di videocollegamento), di quanto esposto dai difensori e/o dalle parti.

L’udienza in trattazione scritta, introdotta dal Legislatore con la normativa cosiddetta d’emergenza per contenere il rischio di contagio da Covid 19, sebbene in alcune ipotesi possa essere condivisibile e costituire una valida alternativa alla celebrazione dell’udienza “in presenza” o “in videocollegamento”, non può e non deve costituire un’ingerenza nelle libere scelte difensive che solo il difensore deve poter valutare (e che, in alcuni casi, può ritenere indispensabile il contraddittorio immediato e non per iscritto) né un modo per impedire la presenza delle parti e dei difensori dinanzi al Giudice in un’aula di Giustizia. È noto che, dopo le recenti riforme al codice di rito del 2016, nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione, le udienze già si svolgono generalmente senza la presenza dei difensori (a meno che non sia disposta l’udienza pubblica). Si spera, viste anche le diverse esigenze processuali sottostanti ai giudizi di merito, che l’oralità dell’udienza (si ricorda, peraltro, che ai sensi dell’art. 180 c.p.c. “La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale“), il contraddittorio “simultaneo”, l’immediatezza della decisione (insita nel principio di oralità) non siano sacrificati in nome della sempre “incantevole” illusione di speditezza dei giudizi o di ragionevole durata o, ancora peggio, in nome di logiche di bilancio o di riduzione di costi che non possono giustificare la privazione del diritto del cittadino a difendersi “dinanzi” ad un Giudice: eliminare, di fatto, le udienze (visto che apparirebbe irrazionale e non corretto continuare a identificare con tale termine quello che sarebbe un mero deposito di note scritte) o altre facoltà previste dal codice, o il contraddittorio “davanti” al Giudice, influire sulle libere scelte difensive, renderebbe il processo civile, forse, più veloce, ma, molto probabilmente, ne risulterebbe una Giustizia “sommaria”.

Il Dubbio del 17 maggio 2022

Interrogazione a risposta scritta sen. Lannutti del 24 maggio 2022

Interrogazione a risposta scritta del Sen. Simone Pillon del 24 maggio 2022

Dal sito del quotidiano online 7Colli “Al Tribunale di Roma negata la difesa in presenza. “La Cartabia dia spiegazioni

Una Risposta to “Due interrogazioni parlamentari sul rigetto delle istanze di udienza “in presenza” e “in videocollegamento””

  1. Avatar di Vincenzo Montesarchio

    Vincenzo Montesarchio said

    Buongiorno egregio avv. DiNapoli, è sempre un piacere ritrovarsi nel suo blog e come sempre una sorpresa scoprire nuove frontiere del diritto civile.. E’ ben impressa nella mia memoria la precedente dove lei è riuscito nell’ epica impresa di convincere un giudice a ritornare sui propri passi ribaltando una precedente ordinanza, ma la presente comunque non è da meno. .              . I miei Complimenti .

    P.s.: Spero lei si ricordi della nostra ultima conversazione telefonica, gradire comunicarle l’ultima novità del mio caso , che lei ha battezzato ” Inedito” .

    Cordiali saluti

    vincenzo Montesarchio

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