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Anatocismo e usura: negata l’esecutorietà al decreto ingiuntivo se la banca non fornisce valida prova del credito. Due ordinanze del Tribunale di Roma e di Bergamo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 25 aprile 2013

La banca che, ottenuto un decreto ingiuntivo, ossia, un provvedimento “inaudita altera parte“, viene, poi, citata in un giudizio a cognizione piena da parte del “presunto” debitore che, contestando il credito, si oppone al provvedimento, ha l’0nere di provare la fondatezza della propria pretesa.

E’ noto, infatti, che le banche, utilizzando la norma di cui all’art. 50 Testo Unico Bancario (e, spesso, abusandovi), chiedono ed ottengono decreto ingiuntivo producendo, il più delle volte, il solo estratto conto dell’ultimo trimestre (o, comunque, di un limitato periodo) da cui si evince il saldo finale senza lasciare comprendere come esso si sia formato sin dall’inizio del rapporto. E’ per questo motivo e in virtù dei principi dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. che la giurisprudenza ormai consolidata ribadisce l’onere della banca, nel successivo giudizio di opposizione, di provare la fondatezza della pretesa producendo tutti gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto controverso.

Nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso con clausola di provvisoria esecutorietà o laddove questa sia concessa alla prima udienza è comprensibile il pregiudizio che può subire l’imprenditore, esposto, così -quantomeno finchè non venga effettuata una consulenza tecnica d’ufficio- al rischio di esecuzione forzata o di iscrizione di ipoteca giudiziale in forza di quel titolo. Si comprendono, quindi, i danni immensi e paradossali che può avere subito l’imprenditore pur quando, dopo anni, all’esito del giudizio quel decreto ingiuntivo venga revocato.

Due corrette ordinanze emesse dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Bergamo, nel corso di due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, confermano i suddetti principi in tema di onere della prova e di presupposti per potersi richiedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Nel primo caso, il provvedimento (privo di clausola di provvisoria esecutorietà) era stato notificato a due soggetti fideiussori (e, quindi, garanti) per un credito vantato dalla banca (a causa di vari rapporti di apertura di credito e finanziamenti) nei confronti di una società di cui gli stessi erano soci. La banca aveva continuato a erogare credito alla correntista pur dopo la notifica, da parte degli ex soci, della revoca della fideiussione e, dopo oltre un anno, notificava decreto ingiuntivo per il rilevante importo di oltre 600 mila euro, peraltro, solo ai fideiussori e non anche alla società debitrice principale. Presentata opposizione e dopo un rinvio della prima udienza, la difesa della banca insisteva nella concessione della provvisoria esecutorietà sostenendo che l’opposizione non fosse fondata su prova scritta. I fideiussori, difesi da me insieme al collega avv. Bruno De Ciccio, oltre a ribadire le eccezioni già formulate nell’opposizione, hanno, tuttavia, evidenziato come la banca, pur insistendo nella concessione della provvisoria esecutorietà, non avesse prodotto prova della fondatezza del credito, stante, tra l’altro, l’assoluta mancanza degli estratti conto sin dall’inizio dei rapporti (viziati, tra l’altro, secondo la difesa degli opponenti, anche da anatocismo, illegittimo pur essendo i rapporti stipulati dopo il 2000). All’esito dell’udienza dell’11 Aprile 2013, il Giudice, correttamente, ha rigettato la richiesta della banca (cliccare qui per leggere il  provvedimento).

Caso analogo a Bergamo. Il decreto ingiuntivo (per un importo di circa 60 mila euro) era stato concesso già provvisoriamente esecutivo dal momento che la banca aveva sostenuto la presenza di alcuni protesti a carico della correntista e alcuni vincoli pregiudizievoli sui beni del fideiussore. Gli opponenti da me patrocinati -avendo, tra l’altro, eccepito e documentato l’usurarietà dei rapporti con il conseguente loro credito (e non debito) derivante dal diritto alla restituzione degli importi indebitamente corrisposti- alla prima udienza hanno insistito nella sospensione della provvisoria esecutorietà rimettendo alla valutazione del giudice l’adozione di altri provvedimenti in considerazione dell’illiceità della pretesa. Con ordinanza all’esito dell’udienza del 23 Aprile 2013, molto correttamente il giudice ha sospeso la provvisoria esecutorietà proprio in considerazione della mancata prova del credito vantato dalla banca e contestato dagli opponenti nonchè della necessità di effettuare una consulenza tecnica d’ufficio anche al fine di verificare l’eccepita usurarietà (cliccare qui per leggere il provvedimento).

Due ordinanze, dunque, che confermano il principio che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca ha l’onere di dare piena prova del credito vantato non potendosi, a maggior ragione, ritenere fondata alcuna concessione di provvisoria esecutorietà.

(Per approfondimenti sull’anatocismo, sulle commissioni ed ulteriori oneri, sull’illiceità delle pretese nonchè sugli strumenti di difesa da ingiuste richieste o per richiedere la restituzione degli importi indebitamente pagati, sia consentito il rinvio al mio modesto lavoro “Anatocismo e vizi nei contratti bancari“, Maggioli editore, IV edizione, 2013, in uscita)

12 Risposte to “Anatocismo e usura: negata l’esecutorietà al decreto ingiuntivo se la banca non fornisce valida prova del credito. Due ordinanze del Tribunale di Roma e di Bergamo”

  1. EGREGIO AVVOCATO,..MA QUALI STRUMENTI HANNO LE MINORANZE DI POTER ATTIVARE DISPOSITIVI OPPOSITIVI, PER LA LORO DEBOLEZZA ECONOMICA,..VIOLAZIONE ARTTT. 3 E 24 COSTITUZIONE!!!

  2. Avatar di Cecilia

    Cecilia said

    Buongiorno Avvocato, leggo con piacere che le Sue giuste e legittime battaglie contro le banche usuraie sono sempre vinte, grazie alla Sua profonda conoscenza delle attività illecite che hanno svolto gli istituti bancari. Mi congratulo, ancora una volta, con Lei e La ringrazio per l’impegno che profonde nella difesa di noi, inermi cittadini vessati.
    Cecilia Barsi

  3. […] Anatocismo e usura: negata l’esecutorietà al decreto ingiuntivo se la banca non fornisce vali… […]

  4. […] Avevo ricordato, inoltre, anche le possibili conseguenze di un titolo esecutivo (cliccare qui per leggere il precedente post, oppure, scorrere in basso nella home page per trovare il post […]

  5. Avatar di Antonio Mele

    Antonio Mele said

    Buongiorno avvocato.
    La prego se le è possibile fonrirmi alcune delucidazioni. La mia ditta S.rl. è stata cancellata dal registro imprese da oltre un anno, esiste un debito iniziale con la banca UNICREDIT di € 168.000,00 i due soci i hanno rilasciato fidujsiione per l’affidamento. I soci sono stati chiamati dalla banca al rientro del debito con minacce di pignoramento e vendita degli immobili degli stessi, siccome volevamo rientrare, ci hanno fatto stipulare una scrittura privata di € 500.000,00 e una cambiale in bianco da loro compilata di € 235.000,00 con un rientro di circa € 8.000,00 mensili, In seguito non potendo fare fronte al pagamento hanno notificato ai soci un decreto ingiuntivo con iscrizione dell’ipoteca di € 500.000,00 sugli immobili dei soci al fronte di un debito di € 180.000,00.La banca non ha esibito alcun estratto conto, ma solo la scrittura privata
    La mia domanda: Considerando che la ditta è stata cancellata dal registro imprese,possono i soci ( ci sono gli estremi) denunciare la banca per usura e anatocismo anche se la ditta è sta chiusa?

  6. […] https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/25/anatocismo-e-usura-negata-lesecutorieta-al-d… […]

  7. […] https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/25/anatocismo-e-usura-negata-lesecutorieta-al-d… […]

  8. […] https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/25/anatocismo-e-usura-negata-lesecutorieta-al-d… […]

  9. […] https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/25/anatocismo-e-usura-negata-lesecutorieta-al-d… […]

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  11. […] https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/25/anatocismo-e-usura-negata-lesecutorieta-al-d… […]

  12. […] https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/25/anatocismo-e-usura-negata-lesecutorieta-al-… […]

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