IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

………. per la difesa dei diritti civili

  • Segui il blog dal canale Whatsapp

    Dalla pagina del canale, premi sul pulsante “Iscriviti” posto sulla schermata in alto a destra. Se vuoi ricevere la notifica della pubblicazione di un post, premi sulla campanella (premere nuovamente se, invece, non si desidera essere avvisati). Col pulsante “condividi”, potrai divulgare il canale ad altri contatti
  • Seguimi sui social

  • Traduci nella tua lingua

  • Cerca per parole

  • Cerca i post per data

  • Vedi gli altri argomenti

  • Articoli recenti

  • In libreria …….per chi vuole sapere come difendersi dagli abusi bancari

  • .

  • ………. per chi vuole conoscere i suoi diritti dal viaggio al soggiorno

  • STUDIO LEGALE

  • Puoi seguirmi su Facebook

  • …… o su Twitter

  • Abbonati

Un giudizio durato quasi 18 anni. Ancora una volta, condannato il Ministero della Giustizia per durata eccessiva del processo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 5 agosto 2012

Con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge in seguito all’approvazione da parte del Senato lo scorso 3 Agosto (non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale alla data in cui scrivo il presente post *), sono state introdotte alcune modifiche alle norme di cui alla legge 89/2001 (cosiddetta legge Pinto) che disciplina la procedura per ottenere il risarcimento per la durata eccessiva dei processi. Le modifiche, -che, dalla lettura dell’art. 55, comma 2, dovrebbero divenire efficaci a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione- riguardano, principalmente, l’iter (che si svolgerà, in sostanza, in modo simile ad un procedimento per decreto ingiuntivo e con le garanzie del contraddittorio dal momento che sarà pur sempre possibile un giudizio di opposizione che si svolgerebbe secondo le norme dei procedimenti camerali ex art. 737 e segg. cod. proc. civ.) nonché alcuni casi di inammissibilità ed improcedibilità; la lettura di alcune norme, tuttavia, a mio avviso, lascia la sensazione che desiderio del legislatore (per fortuna, difficile da realizzarsi in virtù di quanto imposto dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo), fosse, in realtà, quello di rendere più difficile l’ottenimento dei rimborsi che, ogni anno, raggiungono importi abbastanza significativi per le casse dello Stato. E’ impossibile, d’altronde, pensare che si possa completamente ostacolare il diritto del cittadino ad ottenere l’indennizzo per la durata eccessiva del processo. Ricordo, infatti, che l’Italia è già stata condannata più volte dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo proprio per i ritardi nella “giustizia” e la disciplina normativa di cui alla legge 89/2001, ossia le previsioni finalizzate a concedere un rimborso ai cittadini vittime di una giustizia troppo lenta, non è stata “un’invenzione” frutto della sensibilità dei politici di fronte ai disagi dei cittadini, bensì, un obbligo, di fatto, imposto dalla Corte Europea che lo Stato, di certo, non può eludere. 

Se l’ammontare dei risarcimenti a cui lo Stato è condannato dai giudici è di entità tale da avere indotto, probabilmente, il governo ad intervenire con una legge nel tentativo di porre qualche limite alle domande (secondo quanto affermato nell’art. 55, comma 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge sopramenzionato, i relativi oneri per la finanza pubblica sarebbero stati di 200 milioni di euro per il 2011; “La modifica normativa ha quindi una diretta e significativa incidenza sul contenimento della spesa pubblica”, come espressamente sancito nel disegno di legge), rattrista, comunque, vedere il Governo e il Parlamento preoccupati, come sempre, più per le casse dello Stato che per i diritti fondamentali della persona: come se il cittadino già danneggiato nell’ottenere una sentenza dopo dieci o vent’anni fosse felice nel chiedere il risarcimento o guadagnasse dall’ottenimento della somma a carico del Ministero della Giustizia. E’ evidente che altri sono gli sprechi e ben altri sarebbero, soprattutto, i rimedi per contribuire ad una giustizia, al tempo stesso, celere ma rispettosa del contraddittorio e non sommaria. Non va dimenticato, oltretutto, che il diritto alla durata ragionevole del processo è protetto costituzionalmente dall’art. 111 oltre che dall’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali.

Conforta, quindi, continuare ad assistere ad una fedele e corretta applicazione della legge Pinto -e dei criteri ricordati dalla giurisprudenza sia nazionale che comunitaria- da parte dei giudici che non hanno timore a condannare lo Stato in presenza di una ingiusta lesione, ai danni del cittadino, del diritto-interesse ad ottenere la definizione del giudizio nel tempo ritenuto congruo secondo la complessità del procedimento.

Riporto di seguito una recente pronuncia della Corte d’Appello di Napoli che ha condannato il Ministero della Giustizia a risarcire circa quattordicimila euro (precisamente, € 13750,00), con interessi legali dalla domanda al saldo, ad ognuno dei dure ricorrenti.

Nel caso di specie due coniugi, nel 1992, in seguito alla notifica di un precetto da parte di una banca, proponevano opposizione. Il giudizio di “opposizione al precetto”, in seguito anche alla sostituzione di vari giudici e a vari rinvii delle udienze, veniva definito con esito a loro favorevole soltanto nel febbraio 2010 e, dunque, circa diciott’anni dopo (ricordando un passo de “L’elogio dei Giudici” di Calamandrei nel quale si racconta del contadino dispiaciuto al pensiero di non proseguire in appello la causa che aveva visto sin da piccola quando, ormai, aveva già sei anni ed era in età di scuola, in questo caso verrebbe da dire che il giudizio era diventato “maggiorenne” -cliccare qui per leggere un mio precedente post nel quale ricordavo il passo di Calamandrei).

Nel mese di Luglio 2011 i coniugi, da me difesi, hanno adito la Corte d’Appello di Napoli domandando il ristoro per la durata eccessiva del processo. Contestata la difesa dell’Avvocatura dello Stato che sosteneva, tra l’altro, la prescrizione del diritto ad ottenere l’indennizzo, la Corte d’Appello, ritenendo che la durata ragionevole sarebbe dovuta essere di 4 anni e che, dunque, nel caso di specie, il processo aveva avuto una durata eccedente di oltre 13 anni, ha accolto il ricorso e condannato il Ministero della Giustizia a rifondere, per ognuno dei coniugi, l’importo di €13.750,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese legali.

Appare interessante la motivazione del decreto con la quale la Corte d’appello, rigettando le eccezioni dell’Avvocatura dello Stato e ribadendo il principio già più volte affermato dai giudici di merito e di legittimità, ha ricordato che: ” è noto che la lunga attesa della definizione di un qualsiasi giudizio determini nell’interessato stanchezza, sfiducia nella giustizia e, più in generale, nelle istituzioni, senso di impotenza e, quindi, in definitiva, uno stato d’animo negativo che, in quanto tale, è suscettibile di ristoro in termini di danno morale“.

E’ proprio questo principio, tuttavia, che pare non essere ben compreso dal legislatore che, forse preoccupato nel limitare il ricorso alla legge Pinto e le conseguenti condanne a carico dello Stato, evidentemente non ha idea dei sacrifici, dei disagi che l’attesa della definizione di un giudizio, sia esso civile che penale o amministrativo, può comportare al cittadino. 

Per leggere il testo integrale del decreto della Corte d’Appello di Napoli 26 Luglio 2012, cliccare qui.

* La legge di conversione 7 Agosto 2012 n. 134 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 Agosto 2012 n. 187

Per leggere il testo della legge 89/2001 così come modificata dal d.l. 83/2012, convertito in legge 3 Agosto 2012, dal sito “Normattiva” (con l’avvertenza che il testo non ha carattere ufficiale), cliccare qui

Per leggere il testo del disegno di legge di conversione del d.l. 22 Giugno 2012 n. 83, (le norme relative al procedimento “ex lege Pinto” sono contenute all’art. 55) cliccare qui

Una Risposta to “Un giudizio durato quasi 18 anni. Ancora una volta, condannato il Ministero della Giustizia per durata eccessiva del processo”

  1. Avatar di LUCIANO PEROTTO

    LUCIANO PEROTTO said

    MINISTERO DI DISGRAZIA ED INGIUSTIZIA!!
    DETTO TUTTO IN DUE PAROLE.
    LUCIANO X8

Scrivi una risposta a LUCIANO PEROTTO Cancella risposta

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

 

Scopri di più da IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere