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Posts Tagged ‘corso su contenzioso bancario’

Ammortamento alla francese “assolto con formula piena”? Forse, sarebbe meglio dire “prosciolto” allo stato degli atti; e allora: “si riaprano le indagini”.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 29 aprile 2025

Ammortamento alla francese “assolto con formula piena“? Se proprio si volesse utilizzare (sia pure impropriamente) un’espressione utilizzata in ambito penalistico, penso che sarebbe più prudente limitarsi a dire: “prosciolto” ma “allo stato degli atti“; o, forse, ancor meglio: “degli atti” dello specifico caso esaminato. E, allora, non potrebbe che essere invocata ed auspicata la “riapertura delle indagini” per rilevarne l’erroneità o quantomeno la non completezza di quelle effettuate. La questione, comunque, è quasi sempre (sia pur non necessariamente) di natura civilistica e civili sono le più recenti pronunce giurisprudenziali che hanno avuto ad oggetto la tematica del regime finanziario nei piani di ammortamento alla francese.
Si possono davvero qualificare “dissidenti” quei matematici, quei giuristi, tra i quali anche professori universitari ordinari, che con i loro studi e pubblicazioni scientifiche cercano di dimostrare tesi opposte a quelle di loro colleghi sia pure avallate da alcune sentenze che non si ritengono del tutto convincenti o esaustive?

Già all’indomani della pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, il 29 maggio 2024, n. 15130, emessa all’esito di un rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., non sono mancati commenti in dottrina tra i quali, alcuni, già evidenziavano interrogativi e non poche perplessità irrisolti. La questione è sempre attuale così come confermato sia da alcuni provvedimenti dei giudici di merito che da alcune sentenze di Legittimità. Può dirsi risolto ogni contrasto? L’interpretazione delle norme può considerarsi del tutto autonoma ed astratta rispetto a principi, regole e formule matematiche?
Si parlerà anche di questo, e, in particolare, dei regimi finanziari nei piani di ammortamento, nonché delle pronunce successive a Cass. S.U. n. 15130/2024, con il Prof. Antonio Annibali, il dott. Francesco Olivieri e il Collega Avv. Dario Nardone nella IV sessione del corso sul contenzioso bancario organizzato dall’Università telematica Unimarconi e da GM Giuridica che inizierà il prossimo 6 maggio 2025 (iscrizioni aperte fino a tale data).
👉🏻Il corso è accreditato con il riconoscimento di 10 crediti formativi per la formazione degli Avvocati.

👉🏻Informazioni sulle modalità e sul costo di iscrizione sulla pagina del sito della Unimarconi (https://www.unimarconi.it/corso-di-formazione…/)
👉🏻Per leggere il programma, le date e i relatori:

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Recenti pronunce della giurisprudenza su mutui e altri rapporti bancari. Corso di aggiornamento sul contenzioso bancario organizzato da Unimarconi e G.M. Giuridica

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 19 aprile 2025

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza del 6 marzo 2025, n. 5968, chiamata a pronunciarsi nell’ambito di un rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha formulato il seguente principio: “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l’obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l’obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla“.

Quali sono, dunque, le verifiche necessarie al fine di verificare se il mutuo costituisce titolo esecutivo e la legittimità dell’eventuale procedura?

Quali differenze rispetto al mutuo condizionato “in senso tecnico“?

Quali sono e su chi incombono gli oneri probatori per verificare l’effettiva messa a disposizione del capitale oggetto del mutuo?

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza del 5 marzo 2025, n. 5841 si è pronunciata su un’ulteriore questione che, negli anni, è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale, ossia, la validità o meno del cosiddetto “mutuo solutorio”. Di cosa si tratta? Quali differenze con il mutuo viziato per difetto di causa in concreto?

Restano ancora, poi, malgrado quanto riconosciuto da Cass. Sez. Un. 29 maggio 2024, n. 15130, non pochi interrogativi relativamente ai mutui e finanziamenti in regime di capitalizzazione composta.

Saranno anche queste le tematiche oggetto dell’apposita sessione del corso sul “contenzioso bancario” organizzato da Unimarconi, in collaborazione con GM Giuridica, che inizierà il 6 maggio 2025 e nel quale saranno analizzate le più recenti pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Il corso è accreditato con il riconoscimento di 10 crediti formativi per la formazione degli Avvocati.

Informazioni sulle modalità e sul costo di iscrizione sulla pagina del sito della Unimarconi (cliccare qui).

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