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Mediazione obbligatoria incostituzionale: la motivazione della sentenza

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 7 dicembre 2012

E’ stata pubblicata la motivazione della sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del d.lgs 28/2010 nella parte in cui prevedeva l’obbligatorietà della mediazione. Con un comunicato stampa del 24 Ottobre scorso, era stato già comunicato il dispositivo, seguito, dopo pochi giorni, da vari (e vani) tentativi di reinserire  emendamenti, in alcune leggi di conversione di decreti legge, al fine di salvare l’obbligatorietà della mediazione.

Ieri 6 Dicembre è stata pubblicata la sentenza. Appare, tra l’altro, significativa la motivazione della pronuncia laddove, al contrario di quanto sostenuto, specialmente, dagli organismi di mediazione, viene precisato che dalla legislazione dell’UE non si desume “alcuna esplicita o implicita opzione a favore del carattere obbligatorio dell’istituto della mediazione“.

Considerata la celerità e l’insistenza con cui gli organismi di mediazione hanno auspicato -prima ancora che venisse pubblicata la motivazione della pronuncia della Corte- la reintroduzione dell’obbligatorietà e vista “l’efficienza” di quei parlamentari che si sono manifestati subito disponibili a presentare emendamenti (poi non approvati) che, a mio avviso, erano invocati dalle grandi società ma, probabilmente, non dai cittadini a conoscenza dei costi, non è irragionevole aspettarsi ulteriori tentativi di reintrodurre la mediazione obbligatoria.

Personalmente, non sarei del tutto contrario ma, di certo, non con i costi proibitivi che erano stati previsti (si ricorda, ad esempio, che nei rapporti tra utente e gestore dei servizi di telefonia, da tempo, è previsto il tentativo di conciliazione dinanzi ai Corecom o alle Camere di commercio ma senza oneri a carico del cittadino); riterrei necessario, poi, che i mediatori siano esperti delle materie oggetto del procedimento, che sia prevista l’assistenza dei difensori e diverse (rispetto a quelle che erano state previste nella legge ormai dichiarata incostituzionale) le materie.

Per ora, comunque, la mediazione di cui all’art. 5, primo comma, del d.lgs. 28/2010 è incostituzionale e resta, quindi, solo facoltativa.

Riporto di seguito il link del sito Leggi Oggi con il testo della sentenza della Corte Costituzionale 6 Dicembre 2012 n. 272 Mediazione. Sentenza Corte Costituzionale n.272/2012.

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