Per garantire al non abbiente stessi diritti di difesa servono opportune modifiche alla legge sul patrocinio a spese dello Stato
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 19 gennaio 2011
Art. 24 Cost.
"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari."
E' giusto che il difensore che si rende disponibile ad aiutare i non abbienti scegliendo (è una scelta e non un obbligo) di iscriversi nell'elenco dei difensori che esercitano col patrocinio a spese dello Stato, dopo che:
1) deve attendere l'esito della causa per ottenere la liquidazione dei propri compensi (quindi, nei giudizi civili, a volte, anche dopo anni ed anni, considerata la nota durata dei processi); 2) non può e, comunque, non deve chiedere un centesimo di anticipo all'assistito, pena sanzione disciplinare; 3) deve difenderlo, ovviamente, senza alcuna discriminazione e al massimo della professionalità; dopo questi, di certo non minimi, sacrifici deve, pure, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 85 d.P.R. 115/2002, emettere parcella richiedendo la media tra i valori minimi e massimi previsti dalla tariffa che, come se non bastasse, devono essere ridotti alla metà (salvo ulteriore riduzione, a volte immotivata, del magistrato competente per la liquidazione) ed, ancora, attendere vari mesi per l'effettiva erogazione dell'importo liquidato?
E se gli avvocati disponibili si riducessero cancellandosi dall'apposito elenco o rinunciando ad iscriversi? Chi difenderebbe il non abbiente? Se l'avvocato dal quale il non abbiente vorrebbe essere difeso non è iscritto?
Credo che, in un Paese nel quale si spendono miliardi di euro l'anno per sprechi o spese inutili, sarebbero opportune ed urgenti varie modifiche alla vigente disciplina sul patrocinio a spese dello Stato al fine di consentire a tutti, nel rispetto dell'art. 24 della Costituzione, il diritto di difendersi ed agire a tutela dei propri diritti ed interessi. Roberto Di Napoli
Art. 82 d.P.R. 115/2002: "L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. 2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. 3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero."
Art. 130 d.P.R. 115/2002: "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà".
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Una Risposta to “Per garantire al non abbiente stessi diritti di difesa servono opportune modifiche alla legge sul patrocinio a spese dello Stato”
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anonimo said
Come al solito: tagli a servizi e meno abbienti e finanziamenti a sprechi e già abbienti. Ma quando mai i ricchi al governo hanno fatto gli interessi dei poveri? Mai. Specie adesso che sono più interessati alle costosissime escort minorenni e di lusso pagate anche esse con il denaro pubblico.